For.Te. è il Fondo paritetico per la formazione continua dei dipendenti delle imprese che operano nel Terziario.
Perché aderire:
L’adesione costituisce una preziosa opportunità per le aziende di finanziare, senza aggravio di costi, la formazione dei propri dipendenti partecipando agli Avvisi emanati dal Fondo, oppure attraverso il Conto Individuale Aziendale, sulla base dei requisiti fissati dal Regolamento del Fondo (articoli 5 e 6). Il Fondo provvede infatti a finanziare in tutto o in parte i costi sostenuti per la realizzazione del Piano formativo e l’adesione è gratuita.
Chi può aderire:
Tutte le aziende, con almeno un dipendente, che sono tenute a versare all’INPS, attraverso l’UNIEMENS o il DMAG, la quota dello 0,30% per i propri dipendenti (contributo obbligatorio DS per la disoccupazione involontaria) possono aderire a For.Te.
Come Aderire:
L’adesione a For.Te. è gratuita, non comporta alcun costo né per l’azienda né per i lavoratori. Aderire a For.Te. è semplice basta indicare nella denuncia UNIEMENS (ex DM/10), obbligatoria da gennaio 2010, il codice di adesione “FITE” nella sezione Posizione Contributiva, Denuncia Aziendale, Fondo Interprofessionale, Adesione e a seguire scrivere il numero dei dipendenti (quadri, impiegati e operai) interessati dall’obbligo contributivo. Per le Aziende provenienti da altri Fondi è necessario indicare prima il codice di revoca “REVO” e poi il codice di adesione “FITE” sul modello INPS.
Le Aziende del settore Agricolo possono aderire attraverso il modello trimestrale DMAG selezionando “FORTE” nella sezione dei Fondi Interprofessionali.”
Quando aderire:
L’adesione a For.te può essere effettuata in qualsiasi mese dell’anno ed è valida sino a revoca. Potrà verificare se la sua azienda è già iscritta inserendo la matricola INPS nel box di seguito riportato, la matricola INPS la trova sul modello UIEMENS della sua azienda oppure potrà richiederla al suo commercialista o al consulente del lavoro.
Le Linee di finanziamento
La formazione è finanziata attraverso i CIA o gli Avvisi:
– Conto Individuale Aziendale (CIA):
Per le aziende iscritte o che intendano iscriversi a For.Te. con almeno 250 dipendenti è prevista l’attivazione automatica del Conto Individuale Aziendale e di Gruppo (CIA).
Le risorse accantonate nei Conti sono destinate alla formazione dei dipendenti per piani formativi individuali, aziendali e interaziendali, attivabili nei tempi più confacenti alle esigenze dell’azienda beneficiaria.
Per le aziende aderenti che, invece, occupano complessivamente tra 150 e 249 dipendenti è prevista la facoltà di richiedere l’attivazione del Conto Individuale Aziendale, entro il 31 gennaio di ogni anno.
A partire dal 2022, sulla base di apposito Regolamento, ad ogni azienda che opera attraverso questa linea di finanziamento, For.Te. consente l’accumulo fino ad un massimo del 90% delle risorse versate.
– Avvisi: i Piani formativi sono rivolti alle imprese aderenti al Fondo che occupino da 1 a 149 dipendenti (o anche da 150 a 249 purchè le aziende non abbiano optato per il CIA o non siano componenti di un Conto di Gruppo).
Le aziende titolari di un Conto Individuale Aziendale, di Gruppo e/o di Raggruppamento temporaneo, possono partecipare con proprie risorse accantonate, alle azioni formative previste da un Piano Territoriale/Settoriale approvato nell’ambito del presente Avviso, comunicando formalmente al Fondo la scelta e l’entità dell’apporto.
I Piani formativi finanziati possono essere:
– aziendali e interaziendali, finalizzati a soddisfare esigenze espresse da singole aziende, gruppi di impresa e aziende costituite in associazioni temporanee di scopo;
– territoriali, su base sub-regionale, regionale, multi regionale;
– settoriali, a carattere sub-regionale, regionale e multi regionale, per soddisfare fabbisogni formativi comuni alle aziende appartenenti alla stessa categoria merceologica.
Nuove norme sui Fondi (Mobilità Fondo For.Te.)
Il comma 7-bis, dell’art 19 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha convertito in legge il decreto-legge n.185/08, stabilisce che, in caso di mobilità tra i fondi interprofessionali per la formazione continua, la quota di adesione versata dall’impresa presso il fondo di provenienza può essere trasferita a un nuovo fondo nella misura del 70%, al netto di quanto già utilizzato per finanziare propri piani formativi, se l’importo da trasferire è almeno pari a 3000 euro.
Il successivo art. 7-ter della legge 9 aprile 2009, n. 33, specifica che la nuova norma si applica a partire dal 1° gennaio 2009 e che l’importo da trasferire non potrà, in ogni caso, superare i tre anni di versamento.
La possibilità di trasferimento riguarda le aziende che non rispondano alla definizione comunitaria di piccole e medie imprese (al di sotto, quindi, dei 50 dipendenti).
Si è in attesa che vengano chiarite le procedure che consentano il trasferimento delle quote. La legge 2/09 fa obbligo all’INPS di renderle disponibili entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore. Mancano anche disposizioni ministeriali che chiariscano come i Fondi dovranno attivarsi per obbedire alle nuove norme.