Con DM 24/07/2024 e DM 06/08/2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono state rese note le disposizioni attuative relative alla possibilità di usufruire del credito di imposta per gli investimenti nell’ambito del programma “Transizione 5.0”.
L’agevolazione si applica agli investimenti in strutture ubicate in Italia avviati dall’1.1.2024 e completati entro il 31.12.2025 e relativi:
· a beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui agli Allegati A e B della L. 232/2016 (c.d. beni “4.0”), che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
· all’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.
Rientrano tra i beni di cui al suddetto Allegato B anche:
· i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
· i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitariamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto precedente.
Sono agevolabili anche le spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
Sono esclusi dall’agevolazione:
· i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 del TUIR;
· i beni per i quali il DM 31.12.88 stabilisce aliquote di ammortamento inferiori al 6,5%;
· i fabbricati e le costruzioni;
· i beni di cui all’Allegato 3 alla L. 208/2015.
Non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati ad:
· attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
· attività nell’ambito del sistema di scambio di quota di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previsti non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
· attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
· attività nel cui processo produttivo viene generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento della Commissione (UE) 1357/2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.
Possono accedere all’agevolazione le imprese residenti in Italia (nonché le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti), a prescindere:
· dalla forma giuridica;
· dal settore economico di appartenenza;
· dalla dimensione;
· dal regime di determinazione del reddito dell’impresa.
Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione:
· è riconosciuto sulla base del limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all’anno di completamento dei progetti di innovazione;
· è subordinato al completamento dell’intero progetto di innovazione.
La misura del credito d’imposta varia a seconda del livello di riduzione dei consumi energetici conseguita mediante gli investimenti agevolabili.
La procedura per la richiesta del credito d’imposta prevede in sostanza tre fasi:
· comunicazione preventiva, per la prenotazione del credito;
· comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini;
· comunicazione di completamento.
In particolare:
· per la prenotazione del credito d’imposta le imprese devono inviare una comunicazione preventiva, corredata dalla certificazione “tecnica” ex ante. Le comunicazioni preventive inviate saranno valutate e gestite dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici spa) secondo l’ordine cronologico di invio, verificando
· esclusivamente il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo dei costi ammissibili per singola impresa beneficiaria per anno (50 milioni di euro);
· entro 30 giorni dalla conferma del credito prenotato (ricevuta di conferma), l’impresa deve trasmettere una comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione dei beni di cui agli allegati A e B della L. 232/2016 e degli impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo;
· a seguito del completamento del progetto di innovazione (e in ogni caso entro il 28.2.2026), l’impresa deve trasmettere una comunicazione di completamento, corredata dalla certificazione tecnica ex post, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato;
· entro 10 giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione, che non può in ogni caso eccedere l’importo del credito d’imposta prenotato.
Le comunicazioni vanno corredate con la documentazione richiesta, sulla base dei modelli resi disponibili sul sito del GSE.
Tutte le comunicazioni e le azioni ad esse correlate devono essere effettuate tramite il portale del GSE denominato “Transizione 5.0”, presente tra i servizi relativi alle misure PNRR e accessibile collegandosi, esclusivamente tramite SPID, all’Area Clienti GSE.
Le comunicazioni preventive e quelle “intermedie” di effettuazione degli ordini possono essere presentate dalle ore 12 del 7.8.2024 (cfr. DM 6.8.2024 e comunicato GSE 7.8.2024).
I termini relativi alla presentazione delle comunicazioni di completamento saranno definiti con un successivo DM.
Tutto quanto premesso, la nostra società Oltremare (segreteria@oltremareservizi.it) – in collaborazione con partner qualificati – resta a disposizione per fornire ogni ulteriore informazione ed approfondimento dovesse necessitare.