Contributi per le attività di trasporto di persone e merci
Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti,
gli artt. 6 e 14 del DL 144/2022 destinano:
• 100 milioni di euro per il riconoscimento di un contributo per l’incremento di costo, al netto
dell’IVA, sostenuto nel terzo quadrimestre 2022 rispetto all’analogo periodo del 2021, per
l’acquisto del carburante per l’alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto
pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo o ferroviario;
• 15 milioni di euro al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai
sensi del DLgs. 285/2005, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle
Infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio 21.10.2009 n. 1073, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli
enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del DLgs. 422/97, nonché dei servizi di
trasporto di persone su strada resi ai sensi della L. 218/2003;
• 85 milioni di euro al sostegno del settore dell’autotrasporto di merci (ai sensi dell’art. 24-ter co.
2 lett. a) del DLgs. 504/95).
Le disposizioni attuative della disciplina in esame saranno stabilite con decreti del Ministro delle
Infrastrutture e della mobilità sostenibili, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti
L’art. 18 del DL 144/2022 riconosce ai lavoratori dipendenti un’indennità una tantum di 150,00 euro
per il mese di novembre 2022.
L’indennità viene riconosciuta ai lavoratori dipendenti – esclusi i lavoratori domestici – aventi
una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo
di 1.538,00 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui al successivo art. 19.
L’indennità una tantum di 150,00 euro è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia
interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS.
L’indennità una tantum di 150,00 euro:
• spetta ai dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui essi siano titolari di più rapporti di
lavoro;
• non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed
assistenziali;
• non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.
L’indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione
erogata nella competenza del mese di novembre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non
essere titolare delle prestazioni di cui all’art. 19 co. 1 e 16 del DL 144/2022.
Il datore di lavoro recupera il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità in argomento
attraverso la denuncia contributiva mensile le cui istruzioni saranno fornite dall’INPS.
Ulteriori beneficiari
L’art. 19 del DL 144/2022 introduce un’indennità una tantum di 150,00 euro in favore delle seguenti
categorie di soggetti:
• pensionati;
• lavoratori domestici;
• percettori di NASpI, DIS-COLL e indennità di disoccupazione agricola;
• titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 c.p.c., dottorandi
e assegnisti di ricerca;
• lavoratori beneficiari delle indennità di cui agli artt. 10 co. 1 – 9 del DL 41/2021 e 42 del DL
73/2021, nonché collaboratori sportivi;
• lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti;
• lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
• lavoratori autonomi occasionali;
• incaricati alle vendite a domicilio;
• percettori di reddito di cittadinanza.
Anche l’indennità di 150,00 euro in esame:
• non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed
assistenziali;
• non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.
Modalità e tempistiche di erogazione
Ad esclusione dei pensionati, dei lavoratori domestici e dei percettori di reddito di cittadinanza, che
percepiranno il bonus con la mensilità di novembre 2022, per le altre categorie di soggetti le
indennità saranno erogate successivamente all’invio della denuncia contributiva mensile dei datori
di lavoro di cui all’art. 18 co. 1 del DL 144/2022.
Per i collaboratori sportivi, l’indennità sarà erogata da Sport e Salute spa.
L’INPS e Sport e Salute spa forniranno le ulteriori istruzioni per l’erogazione delle indennità in
esame.
L’art. 20 del DL 144/2022 prevede un incremento di 150,00 euro dell’indennità una tantum prevista
dall’art. 33 del DL 50/2022 in favore di:
• lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS;
• professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al
DLgs. 30.6.94 n. 509 e al DLgs. 10.2.96 n. 103 (c.d. “Casse professionali”).
I criteri e le modalità per la concessione dell’indennità una tantum di cui all’art. 33 del DL 50/2022
sono state stabilite con il DM 19.8.2022.
Il DM 19.8.2022 prevede che l’indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti:
• è pari a 200,00 euro;
• è concessa subordinatamente al possesso di specifici requisiti, tra cui un reddito complessivo
non superiore a 35.000,00 euro nel periodo d’imposta 2021.
L’indennità una tantum prevista dall’art. 33 del DL 50/2022 è incrementata di 150,00 euro a
condizione che, nel periodo d’imposta 2021, i lavoratori autonomi e i professionisti abbiano
percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000,00 euro.
Le domande di accesso all’indennità una tantum di 200,00 euro e all’integrazione di 150,00 euro
devono essere presentate:
• all’INPS o alla Cassa professionale in cui il soggetto risulti iscritto, secondo le modalità stabilite
da ciascun ente;
• dal 26.9.2022 al 30.11.2022.