Con il Decreto «Cura Italia», per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, è stato introdotto un credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (con annesso acquisto DPI) sostenute e documentate nel periodo d’imposta 2020, nella misura del 50% e fino ad un massimo di 100.000 euro per contribuente.
A questo si aggiunge anche un credito di imposta per gli interventi di adeguamento dei luoghi di lavoro pari 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 80.000 euro.
SPESE AMMISSIBILI
Sanificazione e acquisto DPI
- Operazioni di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro;
- Acquisto DPI e prodotti specifici quali: mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, prodotti detergenti e disinfettanti, termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti (incluse spese di installazione), barriere e pannelli protettivi (incluse spese di installazione).
Adeguamento ambiente di lavoro
- lavori edilizi per: rifacimento di spogliatoi e mense; realizzazione di spazi medici; realizzazione di nuovi ingressi e spazi comuni; acquisto di arredi di sicurezza;
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato.
Per il credito di imposta sanificazioni e DPI in relazione al covid-19 vi è una prima finestra temporale che si chiude il 7 settembre 2020. Entro questa data dovrà essere inviata apposita comunicazione all’agenzia delle entrate sulla base del modello che è possibile scaricare QUI. Nel modello vanno inserite le spese sostenute ed una prospettiva di quelle da sostenere entro il 31/12/2020.
Per il credito di imposta relativo all’Adeguamento degli ambienti di lavoro (sempre in relazione al covid) c’è ancora tempo fino al 30 novembre 2021 (ma con riferimento sempre alle spese sostenute nel 2020).
AVVERTENZE
Come reso noto anche dalla Confcommercio, l’attività di sanificazione, secondo la legge 82/1994 può essere svolta da imprese iscritte alla camera di commercio in possesso di requisiti tecnico-professionali specifici.
Le attività di sanificazione, proprio per l’utilizzo di prodotti chimici specifici, possono essere svolte dalle imprese qualificate nel rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza 81/08 ed in materia ambientale 152/06 per gli aspetti relativi allo smaltimento di rifiuti speciali o tossici.
Qualora la ditta non fosse in possesso del requisito specifico per poter effettuare la sanificazione non si potrà usufruire del credito d’imposta e l’attestazione rilasciata dalla ditta non avrebbe alcuna validità.