Si tratta di un credito d’imposta per attività di formazione in uno degli ambiti di seguito descritti. Le spese ammissibili al credito sono quelle relative al personale impiegato come discente nelle attività di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione e le spese di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili; in questo caso, però, le spese ammissibili, non possono eccedere il 30 per cento della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.
Per le piccole imprese la misura del credito è del 50%, per le medie del 40% e per le grandi del 30% nel limite di 200.000€.
E’ uno strumento molto attrattivo nel caso ci siano parecchi dipendenti da formare su un progetto comune, su più sedi e con più tutor.
Tecnologie 4.0 oggetto della formazione: | |
a) big data e analisi dei dati; | |
b) cloud e fog computing; | |
c) cyber security; | |
d) simulazione e sistemi cyber-fisici; | |
e) prototipazione rapida; | |
f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); | |
g) robotica avanzata e collaborativa; | |
h) interfaccia uomo macchina; | |
i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale); | |
l) internet delle cose e delle macchine; | |
m) integrazione digitale dei processi aziendali. |
PROROGHE
Il credito di imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Le modalità di calcolo di tale forma di Credito di imposta sono le seguenti:
- Per le piccole imprese è riconosciuto in misura pari al 50% nel limite massimo di 300.000 €
- Per le medie imprese è riconosciuto in misura pari al 40% nel limite massimo di 250.000 €
- Per le grandi imprese è riconosciuto in misura pari al 30% nel limite massimo di 250.000 €
La misura è aumentata per tutte le imprese al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.
Il credito è utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione.
Le imprese che si avvalgono di tali misure sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.
Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni precedenti, ad eccezione della condizione concernente la stipula e il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente, non più necessari.
Con il Disegno di Legge di Bilancio 2021 vengono ammesse all’agevolazione le spese del personale relative alla formazione, i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.